Art. 1 – Ad Olera, frazione di Alzano Lombardo (BG), è costituita l’associazione denominata “Centro Studi Fra Tommaso Acerbis”. Essa ha sede in Alzano Lombardo (BG) – frazione Olera – Via Chiesa, s.n. -, in un rustico ristrutturato (“il torchio”) a pochi passi dalla chiesa parrocchiale. Potrà avvalersi anche di sedi secondarie (succursali e uffici in genere) su proposta del consiglio direttivo, approvata dall’assemblea.
Art. 2 – L’associazione è una libera istituzione culturale senza fine di lucro. Essa si propone di:
a) promuovere ogni tipo di ricerche sul mistico cappuccino Tommaso Acerbis (1563 – 1631) e il suo ambiente;
b) raccogliere e catalogare ogni tipo di fonte del mistico secentesco – in originale o in copia fotostatica e/o
materiale elettronico – come: lettere, documenti, manoscritti editi ed inediti, manifesti, materiale iconografico
in genere, registrazioni audio e/o video;
c) rendere accessibile agli studiosi un catalogo informatizzato o data-base del materiale di cui al punto b) tramite
collegamenti in rete;
d) creare, con la collaborazione e il supporto di centri specializzati, un encoding project sistematico per la
creazione di un text-archive;
e) rendere accessibile a studiosi ed appassionati, anche con la collaborazione della vicepostulazione di Padova
una biblioteca che contenga: tutte le pubblicazioni sul frate cappuccino, prodotte nel mondo; la sua possibile
bibliografia accessoria e il suo materiale iconografico.
f) pubblicare un bollettino nel doppio formato, cartaceo e/o elettronico, che contenga tutte le necessarie
informazioni sull’attività che il centro stesso svolge e intende realizzare e sull’attività culturale che abbia
relazione con ogni interesse scientifici del centro;
g) promuovere ogni tipo di iniziativa, ricerca e raccolta documentale (religiosa, storiografica, artistica ed
ambientale) riguardante Olera, sua patria di nascita, e le città e luoghi in cui Tommaso Acerbis ha svolto la sua
missione (nella pianura veneta, nella valle trentina dell’Adige, nella valle tirolese dell’Inn ed in terra austriaca);
h) ampliare l’attività pubblicistica in ogni direzione, in armonia con le risorse finanziarie disponibili;
i) stipulare accordi con case editrici per la produzione e distribuzione di opere, su qualsiasi supporto, dedicate
al mistico di Olera;
j) produrre materiale realizzato coi mezzi dell’informatica, a partire da una Home Page dedicata a Tommaso Acerbis
inserita in WorldWideWeb su Internet;
k) organizzare convegni di studio e conferenze;
l) organizzare mostre permanenti o itineranti sul venerabile di Olera;
m) organizzare ogni anno una manifestazione denominata “Il transito di Fra Tommaso”;
n) collaborare con chiunque operi nel mondo religioso e scientifico richiamandosi al mistico di Olera, Tommaso
Acerbis, in ogni nazione – fornendo ogni tipo di aiuto di carattere scientifico e pratico possa derivare patrimonio
in suo possesso.
All’attività del centro possono dare il loro patrocinio o il loro contributo scientifico, in forme da decidersi,
tutte le istruzioni interessate a Tommaso Acerbis, come musei, università, case editrici e altre ancora.
L’Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle istituzionali, nonché tutte le attività
accessorie, in quanto ad esse integrative, nei limiti consentiti dalla legge.
Art. 3 – L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell’assemblea del soci presa con le maggioranze di cui all’art. 11 del presente statuto.
Art. 4 – Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote di adesione versate dai soci ordinari e sostenitori;
b) introiti netti ricavati dalla propria attività – come la commercializzazione in ogni forma di pubblicazioni – e
da ogni altro genere di produzione o gestione in proprio;
c) introiti ricavati da patrocini a carattere pubblicitario da parte di enti pubblici e privati;
d) uso di propri spazi e materiale connesso a persone, associazioni, ditte e società per loro fini, anche commerciali;
e) ogni tipo di elargizione finanziaria, quali: donazioni, contributi di enti pubblici e/o privati e altro.
L’Associazione disporrà di detto patrimonio per l’adempimento del propri scopi istituzionali, secondo le vigenti leggi.
Art. 5 – L’esercizio sociale comprende il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Dopo ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio.
Gli avanzi di gestione risultati dal bilancio saranno destinati al conseguimento dello scopo sociale.
Art. 6 – Fanno parte dell’Associazione:
a) i soci fondatori;
b) i soci sostenitori;
c) i soci ordinari;
d) i soci onorari.
Il numero di associati è illimitato.
Art. 6 bis – Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
essi possono cooptare le persone fisiche o giuridiche che abbiano reso all’Associazione o alla società civile
benefici o servigi di rilievo, a loro insindacabile giudizio.
La qualità di socio fondatore si acquista con il consenso di almeno tre quarti dei soci fondatori.
I soci fondatori non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Art. 6 ter – Possono essere soci sostenitori o ordinari tutti coloro – persone fisiche, persone giuridiche,
enti riconosciuti e non, associazioni e fondazioni – la cui domanda di iscrizione sia approvata da consiglio
direttivo.
Le quote sono annualmente stabilite dal consiglio direttivo.
Chi intende essere ammesso come associato ordinario deve rivolgere al comitato esecutivo domanda scritta contente:
a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza;
b) dichiarazione di accettazione del presente statuto e impegno ad osservarne le disposizioni insieme a quelle
degli eventuali regolamenti interni e quelle adottate dagli amministratori.
Se la richiesta non è fatta da persona fisica alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia della deliberazione di adesione all’Associazione;
b) copia dell’atto costitutivo dello statuto;
c) indicazione della persona designata a rappresentarla.
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda senza obbligo di motivazione; la delibera d’ammissione potrà essere
condizionata al versamento di una tassa di ammissione eventualmente fissata dal consiglio direttivo.
Gli associati aderenti sono obbligati:
a) a conseguire le direttive degli organi preposti all’Associazione;
b) a contribuire in ogni modo alle attività dell’Associazione;
Art. 6 quater – Sono soci onorari le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti riconosciuti e non,
le associazioni e le fondazioni che abbiamo contribuito in misura rilevante alla diffusione e alla conoscenza
dell’opera e della figura di Tommaso Acerbis.
L’ammissione a socio onorario viene deliberata all’unanimità dal consiglio direttivo su proposta di due terzi di esso.
I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale.
Nel rapporto e nelle modalità associative è esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati e partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto
singolo su tutte le questioni, compreso l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Art. 7 – La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:
a) morte, decadenza e recesso.
La decadenza si ha per ingiustificata mancanza di partecipazione alla vita dell’Associazione ovvero nel caso di
comportamento contrario agli scopi dell’Associazione.
Il recesso è facoltà dell’associato che non possa o non voglia più contribuire al raggiungimento degli scopi
sociali. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r.
al consiglio direttivo e ha offerto con lo scadere dell’anno in corso;
b) esclusione deliberata dal consiglio direttivo per accertati motivi che possano danneggiare le iniziative i
l’immagine dell’Associazione;
c) mancato pagamento della quota associativa;
In nessun caso, il socio ha diritto al rimborso delle quote associative già versate e perde ogni diritto nel
patrimonio dell’Associazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.
Art. 8 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente, il vicepresidente e il segretario-tesoriere;
d) il collegio dei probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo speciali compensi stabiliti dal consiglio direttivo.
Art. 9 – Le assemblee sono ordinarie e straordinarie a norma di legge.
L’assemblea dei soci è convocata dal presidente presso la sede o altrove, mediante avviso che contenga l’indicazione
del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco dei punti dell’ordine del giorno: l’avviso dovrà essere
inviato a ogni socio in tempo utile (almeno trenta giorni prima della data fissata), tenendo presente le necessità
dei soci stranieri.
In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti gli associati fondatori e ordinari e tutti i membri del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo potrà, a sua discrezione e in aggiunta a quella stabilita al secondo comma, usare qualunque
altra forma utile a meglio diffondere fra gli associati l’avviso di convocazione dell’assemblea.
L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo,
e comunque ogni qualvolta il presidente o almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo lo ritengano
opportuno. L’assemblea può essere convocata anche con richiesta scritta, da almeno un terzo dei soci con diritto
di voto, per motivi attinenti l’attuazione dei fini statuari o il funzionamento degli organi.
L’assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e
dello statuto, sullo scioglimento anticipato dell’Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
L’assemblea è costituita da:
a) soci onorari;
b) soci fondatori;
c) soci sostenitori e ordinari – in regola col pagamento delle quote – che abbiano assunto tale qualifica per la
prima volta da almeno tre mesi.
Tutti i soci hanno diritto di voto.
Ciascuno socio potrà rappresentare un altro socio, purché munito di delega scritta.
Ogni socio non potrà avere di più di una delega.
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell’alzata di mano; per l’elezione delle cariche sociali
si procederà con il sistema delle votazioni a norma di legge.
Art. 10 – Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è
necessaria – in prima convocazione – la presenza fisica (o tramite delega) della metà più uno dei soci; in seconda
convocazione (ad almeno un’ora di distanza dalla prima) l’assemblea avrà validità qualsiasi sia il numero dei
presenti.
L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei membri partecipanti e rappresentati per delega, salvo i diversi
casi previsti dal presente statuto.
Art. 11 – L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, nel caso di sua assenza per accertato impedimento, dal vicepresidente o dal membro più anziano del consiglio direttivo; le deliberazioni dell’assemblea debbono essere verbalizzate da un segretario nominato dal presidente; il verbale dovrà essere sottoscritto dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario del collegio dei probiviri.
Art. 12 – Spetta all’assemblea:
a) nominare i membri del consiglio direttivo, a partire dal momento in cui decadranno quelli entrati in carica al
momento della costituzione del centro;
b) nominare il collegio dei probiviri;
c) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
d) approvare l’eventuale regolamento interno;
e) deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
f) deliberare sulle responsabilità dei membri del consiglio direttivo;
g) deliberare sulle modifiche al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole
della maggioranza dei soci presenti.
Le relative deliberazioni nonché i bilanci e i rendiconti devono essere resi pubblici mediante affissione nella
sede dell’Associazione.
Art. 13 – I soci fondatori nominano il primo consiglio direttivo; possono nominare il primo comitato scientifico e successivamente possono indicare al consiglio direttivo una rosa di persone di provate qualità scientifiche.
Art. 14 – Il consiglio direttivo è composto da un numero compreso tra cinque e nove membri eletti
dall’assemblea; i membri del consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Sono membri di diritto i soci fondatori o i loro delegati.
In caso di revoca o dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvederà
alla loro sostituzione per cooptazione; i consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva
elezione del consiglio; la carica di consigliere è onorifica e dà diritto unicamente al rimborso delle spese
sostenute per necessità sociali, sottoposte al vaglio dei probiviri e da essi approvate.
Art. 15 – Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato all’assemblea per disposizione di legge o dal presente
statuto; esso decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione
degli scopi dell’Associazione. In particolare, il consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione degli scopi statuari e ne stabilisce le modalità;
b) nomina al suo interno il presidente e il vicepresidente dell’Associazione;
c) nomina il segretario-tesoriere all’interno dell’Associazione;
d) può nominare il comitato scientifico, sentite le indicazioni dei soci fondatori;
e) può nominare eventuali comitati e/o gruppi di lavoro che agiranno in totale autonomia operativa, dovendo
peraltro rispondere del proprio operato al consiglio direttivo;
f) indica gli investimenti patrimoniali;
g) stabilisce l’importo annuale delle quote sociali;
h) delibera sull’ammissione dei soci;
i) decide sull’attività e le iniziative dell’Associazione e sull’eventuale collaborazione con terzi, a norma
dell’art. 2;
j) approva il progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea;
k) conferisce e revoca procure.
Art. 16 – Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal almeno tre dei suoi membri presso la
sede o altrove, mediante avviso che contenga l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e
l’elenco dei punti all’ordine del giorno, inviato a mezzo lettera raccomandata e/o telefax e/o messaggio e-mail,
almeno cinque giorni prima della data fissata, tenendo presente le necessità di eventuali consiglieri stranieri;
esso può tuttavia ritenersi validamente convocato anche in assenza di tali formalità, qualora alla riunione
partecipano tutti i membri del consiglio.
Il consiglio è convocato almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta il presidente o almeno due terzi
del consiglio direttivo lo ritengono opportuno.
Art. 17 – Le deliberazioni del consiglio direttivo vengono prese a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; esse sono ritenute valide solo se alla riunione prendono parte la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 18 – Il presidente del consiglio direttivo coordina e controlla ogni attività culturale,
organizzativa e amministrativa dell’Associazione, presiede l’assemblea dei soci.
Il vicepresidente svolge le medesime funzioni in caso di assenza o impedimento del presidente.
Presidente e vicepresidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Art. 19 – Il segretario-tesoriere viene scelto fra i membri dell’Associazione e delegato dal consiglio direttivo a curare l’amministrazione generale del centro; redige il bilancio consuntivo, sentito il presidente e il collegio dei probiviri. Dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.
Art. 20 – Potrà essere istituito un comitato scientifico. Il comitato scientifico è composto da studiosi di provata fama ed elegge al suo interno un coordinatore; risponde del suo operato al consiglio direttivo.
Art. 21 – Al comitato scientifico appartiene il compito di:
a) formulare il programma culturale del centro;
b) formulare il programma editoriale del centro;
c) vigilare sulle qualità dei progetti sottoposti al consiglio direttivo.
Art. 22 – Il collegio dei probiviri è composto da almeno tre membri nominati dall’assemblea. Esso:
a) vigila sulla corretta applicazione dello statuto;
b) decide di eventuali controversie tra soci ed associazione;
c) esercita un controllo sulla corretta tenuta della contabilità, potendo a tale scopo compiere le necessarie
verifiche sulle apposite scritture.
In caso di controversia il consiglio dei probiviri deciderà senza formalità procedurali e con giudizio
inappellabile.
Art. 23 – In caso di estinzione per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Olera.
Art. 24 – Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge previste dal Codice Civile e dalle Leggi speciali.